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Castelletto Ticino (NO)

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Informativa Fornitori

Agli effetti degli articoli, 1341 e 1342 C.C. i contraenti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Articolo I. I termini di consegna indicati nella presente ordinazione devono considerarsi essenziali pertanto la mancata osservanza da parte del fornitore di detti termini, anche di una sola parte dell’ordinazione, ci darà diritto di risolvere i qualunque momento, in tutto od in parte l’ordinazione, con l’obbligo del fornitore di risarcire eventuali danni. La consegna dei materiali effettuata con termini anticipati non richiesti saranno considerate, a tutti gli effetti, come avvenute nei termini stabiliti.

Articolo II. Il fornitore si impegna ad indicare sempre il numero del presente ordine sulla bolla di trasporto e sulla fattura . L’onere dell’imballaggio per il trasporto e dell’eventuale assicurazione sul contenuto a carico del fornitore, sul quale perciò gravano tutte le spese e tutti i rischi inerenti. Le eventuali eccedenze sui quantitativi ordinati, potranno essere da noi respinte a spese del fornitore, salvo si tratti di eccedenza in limiti espressamente concordati nell’ordinazione. Delle eventuali differenze quantitative sarà comunque dato avviso per iscritto al fornitore e se a nostro danno il fornitore dovrà emettere regolare nota di credito relativa alla differenza.

Articolo III. I prezzi stabiliti nell’ordine si intendono accettati dal fornitore e sono assolutamente invariabili malgrado qualsiasi evento, salvo deroghe espresse, concordate tra le parti, o contenute nell’ordinazione.

Articolo IV. Il materiale fornitoci non sarà accettato se non sia prima stato controllato dal nostro ufficio Controllo Qualità o sprovvisti di certificato di controllo qualità. Qualora la fornitura oggetto dell’ordinazione in tutto o in parte risultasse non esattamente rispondente alle condizioni stipulate o al campione o in qualsiasi modo difforme al campione stesso, tanto all’arrivo nel nostro stabilimento che ulteriormente durante la lavorazione o durante l’utilizzo finale, sarà nostra facoltà rifiutarla, dandone avviso entro 90 giorni dall’accertamento, e considerato finito il contratto per fatto e per colpa del fornitore, sempre salvo ogni nostro diritto di risarcimento dei danni che ne fossero derivati. Nel caso in cui l’ordinazione fosse concordata pervia fornitura di un campione da approvare e questo non rispondesse per qualsiasi motivo alle nostre esigenze, sarà sempre nostra facoltà terminare il contratto; In questo caso non potranno essere addebitate spese da parte del fornitore per suddetti campioni o per attrezzature approntate dal fornitore, né danni di sorta.

Articolo V. Tutte le clausole contenute nella presente ordinazione, sia specifiche che generali, sono tassativamente impegnative per il fornitore, salvo espressa deroga concordata nell’ordinazione. In ogni caso, salvo in deroga suddetta, l’accettazione dell’ordinazione da parte del fornitore comporta l’automatica inapplicabilità di tutte le diverse condizioni indicate dal fornitore nella bolla di consegna, nella fattura, o in qualsiasi altro documento.

Articolo VI. In caso di pagamento con tratta o ricevuta bancaria, si accettano solamente scadenze a fine mese sulla banca da noi indicata. Non verranno riconosciuti addebiti per spese di bollo e/o emissione.

Articolo VII. Il credito derivante dall’esecuzione del presente ordine non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione.

Articolo VIII. Per tutte le eventuali controversie nell’interpretazione, nell’esecuzione, o nella risoluzione del presente ordine, o per ogni altra motivazione legata alla fornitura, è convenuta l’esclusiva competenza del Foro di Novara.

Articolo IX. La presente conferma d’ordine deve essere restituita firmata per accettazione entro 3 giorni lavorativi dalla data indicata, In caso contrario riterremo la stessa tacitamente accettata.

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