CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Agli effetti degli articoli, 1341 e 1342 C.C. i contraenti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli seguenti:

Articolo I. La fornitura riguarda soltanto le quantità e i prodotti indicati nella conferma d’ordine:
ogni altra prescrizione o somministrazione è esclusa.

Articolo II. L’organizzazione tecnica e commerciale ed i laboratori della MAV CHEMICAL
consigliano il committente con la massima diligenza, ma senza alcuna responsabilità, se non
diversamente comunicato per iscritto

Articolo III. I termini di consegna indicati sono e si intendono puramente indicativi, in nessun
caso il committente potrà vantare danni per ritardi nella consegna rispetto a quanto indicato nella
conferma d’ordine, la MAV CHEMICAL tuttavia si impegnerà al rispetto di quanto scritto, in caso di
ritardi verranno puntualmente comunicati, In caso di consegne urgenti in orari al di fuori dei
comuni orari lavorativi o giorni di chiusura della nostra azienda, o il sabato la MAV CHEMICAL
potrà fatturare tale servizio al costo una tantum di 100,00€+IVA

Articolo IV. La MAV CHEMICAL può recedere a sua discrezione dal contratto in ogni caso e in
ogni momento con totale esonero da ogni responsabilità specialmente in caso di morosità del
cliente

Articolo V. I prezzi stabiliti nell’ordine si intendono accettati dal cliente e sono assolutamente
invariabili malgrado qualsiasi evento, salvo deroghe espresse, concordate tra le parti, o contenute
nell’ordinazione.

Articolo VI. Il materiale fornito se conforme alle specifiche di vendita non sarà sostituito in alcun
caso decorsi 90gg dalla fornitura previa comunicazione a mezzo raccomandata o similare

Articolo VII. Si intendono validi solo i pagamenti effettuati in conformità alle condizioni pattuite e
quelli effettuati alla banca comunicata dalla MAV CHEMICAL

Articolo VIII. In caso di ritardato pagamento decorrono a favore della MAV CHEMICAL, in ogni
caso e di pieno diritto, gli interessi al tasso B.C.E. più 2 punti percentuali in essere nel periodo
intercorrente tra la scadenza originale la data effettiva di pagamento.

Articolo IX. Il debito derivante dal’esecuzione del presente ordine potrà essere oggetto di
cessione o di delegazione

Articolo X. Tutte le clausole contenute nella presente ordinazione, sia specifiche che generali,
sono tassativamente impegnative , salvo espressa deroga concordata nell’ordinazione. In ogni
caso, salvo in deroga suddetta, la conferma dell’ordinazione da parte del cliente comporta
l’automatica inapplicabilità di tutte le diverse condizioni indicate dal cliente in qualsiasi altro
documento.

Articolo XI. Per tutte le eventuali controversie nell’interpretazione, nell’esecuzione, o nella
risoluzione del presente ordine, o per ogni altra motivazione legata alla fornitura, è convenuta
l’esclusiva competenza del Foro di Novara.

Articolo XII. La presente conferma d’ordine deve essere restituita firmata per accettazione entro
3 giorni lavorativi dalla data indicata, In caso contrario riterremo la stessa tacitamente accettata.